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La commissione rileva che l'istanza di sospensione è stata formulata nei confronti di un avviso di accertamento: esso per sua natura giuridica è privo di quasiasi efficacia esecutiva anche provvisoria: da ciò l'inammissibilità dell'istanza medesima".
Letto così direi che allora io non dovrei pagare l'anticipo derivato dall'avviso di accertamento, cosa invece che devo fare pena sanzioni e ulteriori oneri ad Equitalia.
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